Art. 1
Oggi, 22 febbraio 1988, in Bologna, è stata costituita l’Associazione tra i parenti delle vittime della strage di Ustica del 27 giugno 1980 che assume la forma e la sostanza di una Associazione privata.
Art. 2
È stato stabilito di assumere la seguente denominazione: “Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica”.
Art. 3
L’Associazione si prefigge lo scopo di “accertare la verità e quindi la responsabilità civile e penale della tragedia di Ustica, con tutte le iniziative possibili”.
Art. 4
L’Associazione non ha scopo di lucro. L’associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento da elargizioni degli associati e da sovvenzioni di Enti pubblici e privati.
Art. 5
L’associazione ha sede presso la sede di Bologna.
Art. 6
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea degli Associati.
- Il Consiglio Direttivo sarà composto al massimo di 10 membri. Si terrà conto della dislocazione territoriale degli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di un anno e sarà eletto dall’Assemblea degli Associati che si effettuerà annualmente il 21 giugno presso la sede di Bologna. Il Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente, il vice Presidente e l’Amministratore.
Art. 7
Per assumere la qualifica di Associazione occorre aver sottoscritto schede di adesione ed essere familiari delle vittime senza limiti rispetto al grado di parentela.
Art. 8
Tenuto conto delle svariatissime residenze degli Associati, le delibere delle assemblee dei suddetti e quelle del Consiglio Direttivo, saranno prese a maggioranza degli interventi a tali assemblee.
Gli associati che non potranno partecipare alle assemblee potranno essere rappresentati da altri Associati mediante delega.
Tutte le iniziative da prendere saranno discusse dal Consiglio Direttivo.
Art. 9
L’appartenenza all’Associazione non obbliga e non lega in alcun modo le azioni dell’Associazione nel perseguimento, per proprio conto, degli obiettivi posti dall’art. 3.
Art. 10
Gli Associati verranno informati, mediante lettera, delle iniziative che di volta in volta verranno prese, affinché vi possano partecipare.
Art. 11
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di Associazioni.